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Art. 1
- Denominazione
La "Associazione Nazionale Dei Traduttori e degli Interpreti del Ministero
dell'Interno" è costituita come associazione di carattere privato senza scopi
di lucro. La denominazione abbreviata recita ANTIMI.
L'Associazione potrà aderire a formazioni collettive operanti nel settore su
delibera del Consiglio Direttivo.
Art.
2 - Sede
L'Associazione
ha sede centrale a Roma; può istituire sedi distaccate nelle città capoluogo di
provincia.
Art. 3 - Finalità
L'Associazione
persegue le seguenti finalità:
1) tutelare ed incentivare professionalmente il personale inserito nell'area
linguistica dell'Amministrazione Civile dell'Interno, che abbia avuto accesso
dall'esterno, previo specifico concorso pubblico, favorendo il graduale
adeguamento del sistema organizzativo dell'Amministrazione alle crescenti
esigenze di interazione tra la comunità nazionale, europea ed internazionale;
2) agire, attraverso un'azione di impulso dello strumento associativo, presso
gli organi preposti alla direzione del Ministero dell'Interno, al fine di
promuovere, nelle opportune sedi, la riforma volta ad ottenere il giusto
riconoscimento contrattuale della professione con conseguente attribuzione
della necessaria autonomia gestionale ed organizzativa, sia in sede periferica
che centrale;
3) garantire la piena valorizzazione della professione e consentire l'effettivo
avanzamento di carriera, in congrua misura, nelle funzioni direttive e
dirigenziali o nell'area professionisti.
4) Promuovere lo scambio culturale e professionale attraverso l'organizzazione
di convegni di studio da tenersi con regolarità, nonché la collaborazione con
altre associazioni del settore.
5) L'Associazione può fornire consulenza scientifica, promuovere programmi di
ricerca, elaborare progetti per il raggiungimento delle proprie finalità,
nonché per favorire la formazione , l'aggiornamento ed il perfezionamento
professionale della categoria.
Art. 4 - Soci
1) Sono
soci le persone fisiche che aderiscono all'Associazione secondo le disposizioni
dello statuto e che soddisfino le condizioni di cui all'art. 3, c. 1.
2) L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto
favorevole a maggioranza dei presenti.
3) La qualità di socio ovvero la quota di adesione ed i contributi sociali non
sono trasmissibili .
Art. 5 - Recesso ed esclusione dei soci
1) I
soci dell'Associazione decadono:
a. per dimissioni volontarie comunicate per lettera raccomandata che dovrà
pervenire all'Associazione tre mesi prima la scadenza dell'anno sociale;
b. per esclusione. Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza, di cui
all'articolo precedente, decide l'esclusione dei soci che siano in mora col
pagamento del contributo annuale. Per gravi motivi la decisione spetta
all'Assemblea con maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.
Art. 6 - Patrimonio
1) Fanno
parte del patrimonio dell'Associazione le quote di adesione, i contributi
sociali versati dai soci, le elargizioni e donazioni a favore della stessa e le
riserve costituite da avanzi di gestione.
2) In caso di decadenza del socio, questi è tenuto, indipendentemente dalla
causa che l'ha provocata, al pagamento della quota di adesione relativo
all'intero anno nel quale la cessazione si è verificata.
2) L'associazione può beneficiare di contributi da parte di terzi ed anche di
elargizioni e donazioni.
3) L'Associazione deve impiegare tutti i mezzi finanziari a sua disposizione,
compresi eventuali avanzi di gestione, al solo scopo di raggiungere gli
obiettivi fissati nell'art. 3 del presente statuto.
4) Durante la vita dell'Associazione il suo patrimonio nonché gli avanzi di
gestione, fondi e riserve, non possono essere distribuiti, neanche in modo
indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla
legge.
Art. 7 - Organi
1) Gli
organi dell'Associazione sono:
a.
l'Assemblea dei soci
b. il Consiglio Direttivo
c. Il Presidente del Consiglio Direttivo
d. Il Vicepresidente
Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea
1)
L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
1bis) L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta di un
terzo dei soci aventi diritto al voto, richiesta da far pervenire trenta giorni
prima della data convenuta e contenente l'ordine del giorno.
2) L'Assemblea viene convocata del Presidente del Consiglio Direttivo almeno
una volta l'anno.
3) La convocazione avviene in forma scritta, deve indicare l'ordine del giorno,
l'ora ed il luogo della riunione e deve essere inviata ai soci almeno quindici
giorni prima del giorno della seduta.
3bis) L'inserimento di eventuali punti dell'ordine del giorno potrà essere
richiesto dal singolo socio secondo i modi e le forme stabilite nel regolamento
interno.
4) L'Assemblea può tenersi anche al di fuori della sede dell'Associazione per
ragioni di funzionalità.
Art. 9 - Compiti dell'Assemblea dei soci
1)
All'assemblea in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti:
a. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
b. l'approvazione del bilancio annuale con le relative relazioni, compresa la
relazione previsionale;
c. l'approvazione del regolamento interno dell'Associazione predisposto dal
Consiglio Direttivo;
d. l'esame di tutti i punti dell'ordine del giorno della cui trattazione
l'Assemblea è stata incaricata dal Consiglio Direttivo.
2) L'Assemblea in seduta straordinaria è competente per:
a. modificazioni dello statuto;
b. scioglimento dell'Associazione ed impiego del patrimonio ai sensi dell' art.
16 commi 1 e 2 del presente statuto.
Art.10 - Diritto di intervento e deliberazione dell'Assemblea
1) Ogni
socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire all'Assemblea i soci che siano
in regola con i versamenti dovuti.
2) La validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla presenza
della metà dei soc. In seconda convocazione, la validità delle deliberazioni
dell'Assemblea è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei soci.
3) L'assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza semplice; in seduta
straordinaria a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. In materia
di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera col consenso di tre
quarti dei soci.
4) Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi
rappresentare, per delega scritta, da altra persona.
Art. 11 - Svolgimento dell'Assemblea
1) Il
Presidente del Consiglio Direttivo presiede l'Assemblea. In caso di assenza o
di impedimento di questi, la seduta è presieduta dal vicepresidente o, in
assenza di questo, da persona eletta dall'assemblea.
2) Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina un Segretario e, ove occorra,
almeno due scrutatori.
3) Per ogni riunione dell'Assemblea va redatto, entro un mese, il verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio ha diritto di prendere
visione di questi verbali presso la sede dell'Associazione.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
1) Il
Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri
sempre in numero dispari, viene eletto dall'Assemblea per una durata di due
anni.
2) Al Consiglio Direttivo competono gli atti dell'ordinaria e della
straordinaria amministrazione.
3) Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
a. elabora linee programmatiche in merito all'attività dell'Associazione;
b. presenta proposte ed esamina programmi e progetti rispondenti alle finalità
dell'associazione stessa;
5) Il Consiglio Direttivo si dota di un regolamento interno.
6) I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese come
da regolamento interno.
6 bis) Il Consiglio si riunisce nella sede dell'Associazione o al di fuori
della stessa per ragioni di funzionalità.
7) La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata per iscritto dal
Presidente, di norma almeno cinque giorni prima dalla data della seduta,
indicando ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il
Consiglio direttivo stesso deve convocare l'assemblea ordinaria, quando ne sia
fatta richiesta da almeno metà di soci, entro trenta giorni dalla richiesta.
L'inserimento di nuovi punti nell'ordine del giorno, presentati a voce
all'inizio della seduta, è consentito previa approvazione di tutti i presenti.
8) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
9) Alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo rimane in carica per
l'ordinaria amministrazione. La nomina di un nuovo Consiglio deve essere
effettuata nella prima riunione dell'Assemblea successiva a tale scadenza.
10) Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la metà o più dei
Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio. In tal caso si procede
immediatamente alla convocazione dell'Assemblea, la quale elegge un nuovo
Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Presidente e Vicepresidente
1) Il
Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto dal
Consiglio Direttivo tra i propri membri.
2) Il Consiglio Direttivo elegge altresì il Vicepresidente, scegliendolo tra i
propri membri. Il Vicepresidente assume gli obblighi e i doveri del Presidente
in caso di assenza temporanea o di impedimento di quest'ultimo.
3) Il Presidente può prendere decisioni urgenti o svolgere attività
improrogabili in luogo del Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente ha
l'obbligo di convocare apposita seduta del Consiglio Direttivo per la ratifica,
nel termine perentorio di giorni 10 di calendario.
4) Alla scadenza del mandato ed in caso di decadenza del Consiglio Direttivo,
ai sensi dell'Art. 12 commi 9 e 10 del presente statuto, il Presidente rimane
in carica per l'ordinaria amministrazione.
Art. 14 - Esercizio finanziario
1)
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano con il 1° gennaio e terminano
il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 15 - Bilancio
1) Il
Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio preventivo e di esercizio.
2) Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione,
durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'assemblea. I soci
possono prenderne visione presso la sede dell'Associazione.
Art. 16 - Scioglimento
1) In
caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ai soci.
2) L'assemblea, che delibera lo scioglimento, nomina, se necessario, il
liquidatore o i liquidatori.
Art. 17 - Disposizione finale
1) In
mancanza di specifiche disposizioni del presente statuto valgono le norme di
legge, in particolare gli artt. 14 e seguenti del codice civile.
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