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Art. 1 - E'
costituita l'Associazione Nazionale dei Traduttori e degli Interpreti del
Ministero dell'Interno (ANTIMI).
Soci
Art. 2 - I soci sono le
persone appartenenti al personale di cui all'art. 3, c. 1 dello Statuto. Essi
esercitano i propri diritti ed obblighi a pari titolo.
2) Ciascun socio, al momento dell'adesione è tenuto a versare sul conto
corrente postale dell'Associazione una somma comprensiva di iscrizione e quota
associativa. Successivamente il socio è tenuto a pagare la quota associativa
annuale entro il 30 giugno di ciascun anno.
3) in caso di mancato pagamento il socio, previo formale invito ad adempiere,
dopo trenta giorni dalla scadenza è formalmente sospeso dall'esercizio dei
diritti sociali. In caso di persistenza nell'inadempienza dopo ulteriori trenta
giorni il socio viene escluso dall'Associazione nella prima riunione utile del
Consiglio Direttivo.
Art. 3 - 1) La qualità di
socio si perde per dimissioni, per cessazione dell'appartenenza all'area
linguistica dell'Amministrazione Civile dell'Interno, per esclusione causata da
comportamento recante grave pregiudizio all'Associazione e per inadempienza nel
versamento delle quote associative.
2) In caso di mancato pagamento della quota associativa l'esclusione del socio
è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
Art. 4 - A tutti i soci
spetta l'elettorato attivo e passivo rispetto alle cariche sociali.
Art. 5 - L'Assemblea dei
soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta
l'anno. La convocazione, effettuata in forma scritta, deve indicare la data,
l'ora, il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 8
c. 3 dello Statuto. E' consentita la trasmissione con strumenti telematici
degli avvisi di convocazione e degli eventuali altri atti allegati.
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Presidente
Art. 6 - 1) Il
Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo (due
anni). Detiene il potere di firma di tutti gli atti dell'Associazione.
2) Il Presidente è assistito dal Vice Presidente e, a seconda delle
circostanze, da uno o due Segretari, nominati dallo stesso Presidente
all'apertura dei lavori, i quali si alternano nella redazione dei verbali
3) Il Presidente dirige i lavori, cura l'osservanza delle norme previste dallo
Statuto e dal regolamento; può, a seconda delle circostanze, fissare limiti di
tempo per gli interventi.
Consiglio Direttivo
Art. 7 - 1) Il Consiglio
Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede e da un numero di
Consiglieri, equamente rappresentativi delle realtà lavorative periferiche e
centrali, relativamente al numero degli iscritti alla data del 30 giugno
dell'anno precedente a quello nel quale si procede al rinnovo dell'organismo.
2) Possono far parte del Consiglio Direttivo i soci ordinari, in regola col
versamento delle quote associative.
3) In caso di vacanza nelle cariche sociali la sostituzione dei componenti
cessati dall'incarico viene assicurata, fino alla convocazione dell'organo
collegiale competente alla nuova designazione, a scalare dal primo dei non
eletti nell'ultima tornata elettorale e fino a copertura dei posti vacanti.
Art. 8 - Le eventuali
mozioni devono essere presentate per iscritto. Il Presidente nel disciplinare i
lavori del Consiglio ha facoltà di unificare il dibattito su mozioni diverse e
di porre limitazioni al numero degli interventi sulle singole mozioni.
Eventuali emendamenti vengono votati prima di procedere al dibattito delle
mozioni cui si riferiscono.
Art. 9 - 1) Il Consiglio
assume le proprie decisioni a maggioranza dei voti validamente espressi dai
presenti come disposto dall'art. 12, c. 8 dello Statuto.
2) Per la validità delle delibere del Consiglio, riunito in prima convocazione,
devono essere presenti almeno 3/4 dei Consiglieri; un numero non inferiore alla
metà degli stessi in seconda convocazione.
3) Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che non vi sia stata,
prima che il Presidente del Consiglio Direttivo abbia dichiarato di porre ai
voti un argomento, richiesta di votazione segreta, approvata da almeno 1/5 dei
partecipanti. In caso di parità la votazione segreta è ripetuta e a chi
presiede il Consiglio sono assegnati due voti.
Art. 10 - Per l'elezione
del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione ciascun Consigliere può
esprimere una sola preferenza. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i
candidati che hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti
il Consiglio Direttivo.
Art. 11 - 1) In caso di
impedimento un Consigliere può farsi rappresentare da un altro Consigliere. Non
è ammessa più di una delega per ciascun delegato presente.
2) Qualora i Consiglieri si assentino da 3 riunioni senza giustificato motivo,
anche se non consecutive, Il Presidente è legittimato a dichiarare la decadenza
dall'incarico di consigliere.
Art. 12 - 1) Il Consiglio
Direttivo nomina, tra i consiglieri o tra i soci, uno o più responsabili
amministrativo-contabili, il cui incarico cessa al decadere del Consiglio
Direttivo che li ha nominati. 2) I responsabili amministrativo-contabili
effettuano i prelievi dei fondi dell'Associazione su disposizione del
Presidente ed esercitano tutte le altre funzioni di carattere
amministrativo-contabile.
3) I responsabili amministrativo-contabili redigono il bilancio annuale e lo
sottopongono al parere del Consiglio Direttivo. Il bilancio annuale, approvato
dal Consiglio Direttivo, è posto a disposizione di tutti i soci che ne
richiedono copia per iscritto.
Art 13 - Il Consiglio
Direttivo, qualora il Presidente lo richieda informandone tutti i componenti,
può deliberare anche attraverso atti formati a distanza e trasmessi
telematicamente.
Art. 14 - Il Consiglio
Direttivo può nominare tra i soci un rappresentante per ciascuna delle
qualifiche di Assistente Linguistico, Traduttore Interprete, Revisore
Traduttore Interprete e Direttore Traduttore Interprete, al quale è demandato
il potere di proporre al Consiglio Direttivo specifiche questioni pertinenti
alla rispettive categoria.
Art 15 - 1) Il Consiglio
Direttivo nomina tra i Consiglieri i referenti rispettivamente per il nord, il
centro ed il sud Italia, ai quali è demandato il compito di tenere i contatti
con i soci a livello periferico.
2) Il Consiglio Direttivo, per l'espletamento delle sue funzioni può avvalersi,
anche in sede decentrata, di comitati di studio, consulenza ed assistenza per:
a) il coordinamento dell'attività associativa;
b) gli studi e la documentazione;
c) ogni altra questione di rilievo ai fini associativi.
3) I responsabili ed i componenti dei comitati di studio, consulenza ed
assistenza sono designati tra gli iscritti dell'Associazione, dal Consiglio
Direttivo a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 16 - Il Consiglio
Direttivo si riunisce periodicamente, con frequenza almeno semestrale,
ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da
almeno la metà dei Consiglieri. La convocazione avviene secondo le modalità di
cui all'art. 12, c. 7 dello Statuto. E' consentita la comunicazione con
strumenti telematici degli avvisi di convocazione e degli atti che a questi
devono essere allegati.
Art. 17 - Alle riunioni
del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, iscritti o
altre persone la cui presenza il Presidente ritenga necessaria per la
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e per l'espletamento di
attività associative.
Art. 18 - Fermo restando
che tutte le cariche sociali sono gratuite, per la partecipazione dei
Consiglieri alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo
sono previsti rimborsi di spese come di seguito specificato:
a) Biglietto ferroviario di II classe, più gli eventuali supplementi per il
viaggio A/R tra il luogo di residenza e quello della riunione.
b) Le spese per altre classi ferroviarie o per altri mezzi di trasporto saranno
rimborsate fino alla copertura dell'importo di cui al punto a);
c) Alloggio in camera singola con bagno, in albergo di II cat. superiore.
Le spese saranno rimborsate dietro presentazione di documento giustificativo.
Rinnovo delle cariche sociali
Art. 19 - Per il rinnovo
delle cariche di consigliere si deve seguire la seguente procedura:
1) entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente alla scadenza del
mandato il Presidente indice le elezioni a mezzo di comunicazione scritta da
inviare a tutti i soci e dichiara aperti i termini per la presentazione delle
candidature.
2) Entro la data di cui al punto 1) Il Consiglio Direttivo nomina la
Commissione Elettorale, composta da 3 membri, che non devono essere candidati.
Di questi uno sarà il Presidente della Commissione Elettorale e gli altri due i
Segretari. La Commissione ha il compito di controllare le liste dei soci aventi
diritto al voto, predisposte dal responsabile amministrativo-contabile, e di
vigilare sulla regolarità delle operazioni elettorali, ivi compresa
l'accettazione delle candidature.
3) Le candidature per il Consiglio Direttivo devono pervenire, unitamente ad
una breve scheda personale, per iscritto alla sede dell'Associazione entro e
non oltre il 31 gennaio successivo. Le candidature possono essere inviate via
posta o fax o per via telematica. Non saranno considerate valide le candidature
pervenute oltre le ore 24.00 del 31 gennaio;
4) Successivamente il Presidente a mezzo di comunicazione scritta convoca
l'Assemblea entro e non oltre la fine di febbraio ed invia ai soci aventi
diritto al voto la scheda elettorale, (da utilizzare esclusivamente in caso di
voto per posta), corredata dalla lista dei nomi dei candidati stampata in
ordine alfabetico con alcune note di presentazione degli stessi.
5) In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il voto è
segreto e può essere espresso personalmente, per delega ed anche per posta.
Ogni socio non può esprimere più di 3 preferenze per il Consiglio Direttivo
scegliendo tra i candidati elencati nella lista appositamente predisposta.
6) Per esprimere il proprio voto per posta occorre far pervenire la scheda
elettorale alla sede dell'Associazione entro le ore 12.00 del giorno precedente
la seduta elettorale. La scheda recante il voto deve essere inserita in una
busta bianca chiusa, priva di segni di riconoscimento, pena la nullità del
voto. Tale busta deve essere inserita in una seconda busta indirizzata al
Presidente della Commissione Elettorale e recante l'indicazione leggibile del
mittente.
Nel corso della seduta elettorale il Presidente della Commissione dichiara
aperte le votazioni, che devono concludersi entro e non oltre le tre ore
successive. Il Presidente della Commissione Elettorale prende in consegna le
buste ancora chiuse contenenti i voti pervenuti per posta e, dopo aver
registrato sulle liste dei votanti i nomi dei soci, così come indicati sulle
buste, apre le buste esterne ed inserisce nell'urna, dopo averle siglate, le
buste interne chiuse e contenenti le schede elettorali.
Esaurite le operazione relative ai voti espressi per posta la Commissione
procede a chiamare i votanti, ciascuno dei quali si presenta al seggio, ritira
la scheda elettorale debitamente controfirmata da un componente della
Commissione Elettorale, esprime in segreto il proprio voto ed inserisce la
scheda nell'urna. In caso di deleghe, che non possono essere in ogni caso
superiori al numero di 3, il socio le consegnerà al Presidente della
Commissione per la verifica e riceverà un pari numero di schede elettorali
debitamente controfirmate.
Esaurite le operazioni di voto la Commissione procederà allo spoglio palese
delle schede stilando la graduatoria dei voti ottenuti dai singoli candidati.
Le suesposte operazioni devono essere indicate in un apposito verbale redatto a
cura del Segretario della Commissione.
Sulla base della graduatoria definitiva, il Presidente della Commissione
Elettorale proclamerà gli eletti per il Consiglio Direttivo.
7) Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i soci in regola con il
pagamento delle quote associative per l'anno in corso.
Assemblea dei soci
Art. 20 - 1) All'inizio di
ogni riunione assembleare il Segretario eventualmente coadiuvato da altri soci,
prende nota delle presenze e delle deleghe, verificando il raggiungimento del
quorum previsto dall'art. 10, cc. 2 e 3 dello Statuto.
2) Sono da inserire nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei soci eventuali
punti richiesti da almeno un quinto degli iscritti. Tale richiesta deve essere
presentata per iscritto ed inviata per posta ordinaria o via fax al Presidente
almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.
3) Le deleghe possono essere conferite per iscritto e devono essere datate,
pena la nullità. Colui che reca le deleghe dovrà controllare che il Segretario
prenda nota del numero dei voti espressi.
4) Nel corso delle assemblee, le votazioni avvengono per alzata di mano,
esprimendo il voto personale e quello per delega.
5) Le delibere dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria sono adottate a
maggioranza semplice dei presenti. In apertura della seduta, accertata la
validità della riunione, il Presidente indica qual è il quorum necessario per
deliberare.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vicepresidente.
6) L'Assemblea dei soci in seduta straordinaria delibera, a seconda
dell'argomento da votare, a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti o
col consenso dei tre quarti dei soci come specificato nell'articolo 10 dello
Statuto.
In apertura di seduta, il Presidente accerta la validità della riunione ed
indica il quorum necessario per adottare le delibere.
Art. 21-Tutti gli iscritti in regola col pagamento della quota sociale e che
non abbiano presentato disdetta hanno diritto di prendere visione ed estrarre
copia dei verbali dell'Assemblea dei soci. I verbali devono essere redatti nel
più breve tempo possibile a cura dei segretari e conservati agli atti presso la
sede dell'Associazione.
Modifica del Regolamento
Art. 22 - Ogni eventuale
modifica al Regolamento può essere proposta :
a) dal Consiglio Direttivo nel numero non inferiore a ¾ dei Consiglieri oppure
b) dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria e deliberante con
la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
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